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Imprese turistiche: comunicazione cessione crediti

9 Aprile 2024 by

enrico bianchi

Il Decreto Legge 152 del 2021 da parte del Ministero del Turismo introduceva la possibilità di apportare un miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento della cessione del credito.

In particolare il Decreto legge sopra richiamato prevede benefici per due categorie d’imprese:

  • riqualificazione e rinnovamento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici
  • digitalizzazione delle agenzie di viaggio e del tour operator

Con provvedimento del 27/3/2024 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni stabilendo le modalità della cessione del credito d’imposta derivante dagli interventi appena richiamati.

Riqualificazione e rinnovamento delle strutture-ricettive dei servizi turistici

Beneficiano di questo contributo sotto forma di credito fiscale le:

  • imprese alberghiere
  • strutture che svolgono attività agrituristica 
  • strutture ricettive all’aria aperta
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale
  • gli stabilimenti balneari
  • i complessi termali
  • i porti turistici
  • i parchi tematici
  • I parchi acquatici e faunistici

La misura del credito fiscale è nella misura dell’ 80% dei costi sostenuti nel periodo 7 novembre 2021 – 31 dicembre 2024 per:

  • Incremento dell’efficienza energetica delle strutture
  • Interventi di riqualificazione antisismica
  • Eliminazione di barriere architettoniche
  • Interventi edilizi funzionali alla realizzazione degli interventi sopra specificati
  • Realizzazione di piscine termali
  • Acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione delle imposte (IVA-IRPEF- IRES-IRAP) dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi e non oltre il 31 dicembre 2025. Il credito d’imposta può essere ceduto (ad esempio ad un istituto bancario) ma solo per intero

Digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator

Il beneficio fiscale per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator è riservato alle aziende aventi i seguenti Codici ATECO

  • Codice ATECO 79.1 – Attività delle agenzie di viaggio e tour operator
  • Codice ATECO 79.11 – Attività delle agenzie di viaggio
  • Codice ATECO 79.12 – Attività dei tour operator

La misura del credito fiscale per queste attività è previsto nella misura del 50% dei costi sostenuti dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024 per:

  • Impianti wi.fi 
  • Siti web ottimizzati per il sistema mobile
  • Programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti
  • Spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi, di pernottamenti turistici e piattaforme informatiche specializzate
  • Servizi di consulenza e comunicazione e il marketing digitale
  • Strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità
  • Servizi relativi alla formazione del titolare e del personale dipendente.

Anche in questo caso il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione delle imposte (IVA-IRPEF-IRES-IRAP) dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi e non oltre il 31 dicembre 2025. Il credito d’imposta, come nella situazione precedente, può essere ceduto solo per intero.

Per maggiori informazioni potete contattarci

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