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Novità a sostegno del Turismo 2021: Superbonus alberghi 80%

13 Novembre 2021 by

Veronica Scarico

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Come funziona il Superbonus 80% e il contributo a fondo perduto per gli alberghi

Grandi novità a sostegno del turismo. Finalmente è stato introdotto il Superbonus anche per gli alberghi. Lo aspettavamo da tanto. Ma come funziona? Vediamolo insieme, è molto semplice.

Il turismo, che rappresenta circa il 10% del PIL, è uno dei settori che sono stati più colpiti dalla pandemia. 27 milioni di persone sono impiegate in questo settore. Per questo motivo abbiamo bisogno di misure urgenti e un sostegno concreto per favorire la ripresa del turismo.

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 152/2021 dello scorso 6 novembre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.265 del 6/11, attuativo del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) sono stati stanziati 500 milioni di Euro finalizzati a migliorare la qualità dell’offerta ricettiva italiana. Nello specifico le risorse sono state così allocate: 100 milioni di Euro allocati per il 2022, 180 milioni di Euro per il 2023 ed altrettanti per il 2024, e 40 milioni di Euro per il 2025.

Per rendere il turismo più sicuro e sostenibile l’articolo 1 del Decreto Legge introduce il “Superbonus alberghi e strutture ricettive del turismo 2021”.

Si tratta di un bonus che riguarda interventi di riqualificazione degli alberghi, stabilimenti balneari e delle strutture ricettive, volti alla sostenibilità ed efficienza energetica.

É una misura ben diversa dal Superbonus 110%, con il quale però condivide la possibilità di cessione del credito a soggetti terzi e banche.

Gli interventi sono eseguibili dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge PNRR) e fino al 31 dicembre 2024.

Il superbonus potrà però andare a finanziare anche tutti gli investimenti avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi prima del 7 Novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dall’entra in vigore del decreto.

Le agevolazioni saranno erogate secondo l’ordine cronologico delle domande, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, con una riserva del 50% per gli investimenti di riqualificazione energetica. L’esaurimento dei fondi sarà comunicato sul sito del Ministero del Turismo.

Credito d’imposta all’80% e Contributo a fondo perduto

La misura introdotta combina due tipi di sostegni (anche cumulabili tra loro):

  • un credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute;
  • un contributo a fondo perduto, per un importo fino al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 100.000 €.

Il credito d’imposta corrisponde all’80% delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di riqualificazione delle struttura.

È utilizzabile in compensazione, per abbattere imposte e contributi, tramite modello F24, cedibile in tutto o in parte a terzi, e senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta.

Inoltre il bonus è fiscalmente irrilevante, cioè non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile Irap.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo di 40.000 €. Questo importo può essere aumentato in presenza di determinate condizioni (anche in questo caso cumulabili):

  • nel caso in cui l’intervento preveda spese per investimenti di digitalizzazione e innovazione tecnologica ed energetica delle strutture ricettive: fino ulteriori 30.000 €;
  • se si decide di operare nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia): fino a ulteriori 10.000 €;
  • in caso di imprenditoria femminile o giovanile (giovani dai 18 ai 35 anni): fino a ulteriori 20.000 €.

Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione, alla fine dell’intervento. Tuttavia, è possibile richiederne un’anticipazione fino al 30%. In questo caso è necessario presentare idonea garanzia fideiussoria rilasciata da una banca, da un’impresa assicurativa o da un intermediario finanziario iscritto al relativo albo oppure cauzione costituita (in contanti, bonifico, assegni circolari o titoli di Stato).

Il cumulo delle due misure di sostegno è ammesso a condizione che non venga superato l’ammontare dei costi sostenuti. Entrambi gli incentivi non sono però cumulabili con altri bonus analoghi, contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concessi per gli stessi interventi.

Beneficiari del Superbonus alberghi ed interventi ammissibili

Chi può richiedere il Superbonus alberghi? I beneficiari sono:

  • strutture ricettive in senso ampio;
  • alberghi;
  • agriturismi;
  • strutture ricettive all’aria aperta (come i campeggi);
  • le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale;
  • gli stabilimenti balneari;
  • i complessi termali;
  • i porti turistici;
  • i parchi tematici.

Gli interventi e le spese ammissibili per usufruire di tale bonus sono:

  • incremento efficienza energetica;
  • riqualificazione antisismica;
  • eliminazione barriere architettoniche;
  • opere edilizie (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) funzionali alla realizzazione degli interventi indicati nei primi due punti;
  • realizzazione di piscine termali e acquisizione attrezzature e apparecchiature per le attività termali;
  • spese per la digitalizzazione delle imprese.

È necessario un’ulteriore specifica per quest’ultimo punto. Le spese per la digitalizzazione delle imprese riguardano:

  • installazione di impianti wi-fi;
  • realizzazione di siti web responsive ottimizzati per il mobile;
  • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali;
  • spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi turistici su siti e piattaforme specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
  • consulenza per comunicazione e marketing digitale;
  • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
  • formazione del titolare o del personale dipendente in riferimento alle attività elencate.

Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale. Mentre tra le spese ammissibili ci sono anche quelle per la progettazione.

Per le spese ammissibili non coperte dagli incentivi appena descritti, si può accedere anche al finanziamento a tasso agevolato, previsto dal decreto interministeriale 22 dicembre 2017, a condizione che almeno il 50% di tali costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.

Per la richiesta dell’incentivo è necessario presentare domanda telematica, in cui si auto dichiara il possesso dei requisiti necessari. Le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi saranno invece definite con un bando, che il Ministro dei Turismo emanerà entro 30 gg dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge.

Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

Con l’Art. 4 del Decreto Legge 152/2021 si definisce in modo specifico il credito d’imposta previsto per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator.

A queste particolari figure turistiche è riconosciuto un contributo, sempre sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 50% dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo digitale, come previste dall’articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014.

Il credito d’imposta è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

  1. impianti wi-fi;
  2. siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  3. programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
  4. spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
  5. servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
  6. strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
  7. servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.

Sono sempre escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.

Il credito d’imposta per le agenzie di viaggio e tour operator si differenzia dal superbonus alberghi per il fatto che viene concesso fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 €, nel limite di spesa complessivo di:

  • 18 milioni di Euro per l’anno 2022;
  • 10 milioni di Euro per il 2023;
  • 10 milioni di Euro  per il 2024;
  • 60 milioni di euro per l’anno 2025.

Le caratteristiche di questo credito d’imposta sono invece identiche a quelle previste per gli alberghi. E’ infatti utilizzabile in compensazione, cedibile, senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta. Deve essere presentato con modello F24, tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Anche in questo caso, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Infine con il decreto del Ministero del Turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, saranno individuate le modalità applicative.

Se rientri nelle categorie indicate dal decreto legge ed hai deciso di sfruttare queste fantastiche agevolazioni, contattaci subito per una consulenza professionale. Potremo aiutarti a migliorare e riqualificare la tua offerta ricettiva!

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